IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera
b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che demanda ad
un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle
zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura
accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis,
prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite
fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il
«Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen)»;
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale
presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la
procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' essere assicurato dalle
Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate da
due nuove sezioni;
Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al
fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art.
28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito
nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate
nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.
2. Il presente decreto provvede, altresi', ad istituire ulteriori
sezioni delle commissione territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo
capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, definendone gli ambiti di competenza.