Art. 4 Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Fino alla piena operativita' delle sezioni delle Commissioni territoriali, istituite dall'art. 3, comma 1, la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di Matera e di Ragusa resta attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di Siracusa. 2. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 3. All'attuazione del presente decreto il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali istituite dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2019 Il Ministro dell'interno: Salvini Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019 Ministero dell'interno, foglio n. 1996