Art. 4 
 
      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fino alla piena operativita'  delle  sezioni  delle  Commissioni
territoriali, istituite dall'art.  3,  comma  1,  la  competenza  per
l'esame delle domande di protezione internazionale  presentate  nelle
zone di  frontiera  o  di  transito  di  Matera  e  di  Ragusa  resta
attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di
Siracusa. 
  2. Dell'attuazione del presente decreto  sono  incaricati  il  Capo
della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza  ed  il
Capo del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 
  3.  All'attuazione  del  presente  decreto  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori  oneri
per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali  istituite
dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse  di
cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 agosto 2019 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019 
Ministero dell'interno, foglio n. 1996