Art. 3
Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento
1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 sono
tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione territorialmente competenti.
2. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la
documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
provvede all'iscrizione dei lavoratori nell'elenco speciale di
riferimento; stabilisce, inoltre, un contributo annuale a carico
degli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento necessario a
coprire le spese di gestione.