Art. 3 
 
            Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento 
 
  1. Gli elenchi speciali ad  esaurimento  di  cui  all'art.  1  sono
tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione territorialmente competenti. 
  2. Il consiglio  direttivo  dell'Ordine  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione  e  della   prevenzione,   dopo   aver   vagliato   la
documentazione di cui agli articoli  1  e  2  del  presente  decreto,
provvede  all'iscrizione  dei  lavoratori  nell'elenco  speciale   di
riferimento; stabilisce, inoltre,  un  contributo  annuale  a  carico
degli  iscritti  all'elenco  speciale  ad  esaurimento  necessario  a
coprire le spese di gestione.