Art. 4
Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento
1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento e'
pronunziata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente per
territorio, nei casi di:
b) perdita del godimento dei diritti civili;
c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articoli;
d) rinunzia all'iscrizione;
e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art. 3;
f) trasferimento all'estero.
2. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia all'iscrizione,
non puo' essere pronunziata se non previo contradditorio con
l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio
nazionale.