Art. 4 Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento 1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento e' pronunziata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio, nei casi di: b) perdita del godimento dei diritti civili; c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articoli; d) rinunzia all'iscrizione; e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art. 3; f) trasferimento all'estero. 2. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia all'iscrizione, non puo' essere pronunziata se non previo contradditorio con l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.