Art. 5
Elenco speciale dei massofisioterapisti
1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale ad
esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito
ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e
all'art. 2.
3. Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad
esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4.
4. I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di
uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni
regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.
5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per
se' l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per
l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.