Art. 5 Elenco speciale dei massofisioterapisti 1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403. 2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2. 3. Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. 4. I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti. 5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per se' l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.