LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria  (di  seguito,  «TUF»),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare,  l'art.  64,  comma  4  del  TUF,  il  quale
attribuisce alla Consob il potere  di  dettare  misure  regolamentari
attinenti all'attivita' di  organizzazione  e  gestione  dei  mercati
regolamentati; 
  Visto l'art. 65-septies, comma 1 del TUF,  secondo  cui  la  Consob
individua con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione
nei  propri  confronti  dei  gestori  delle  sedi  di   negoziazione,
indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento; 
  Visto il regolamento della Consob adottato con  delibera  n.  20249
del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del TUF in  materia
di mercati (di seguito, «regolamento mercati»); 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2  del  regolamento  mercati
che  individua  le  partecipazioni  che  il   gestore   del   mercato
regolamentato puo' assumere in determinate societa' ivi espressamente
indicate; 
  Considerata l'opportunita'  di  procedere  ad  un  ampliamento  del
perimetro  della  disciplina  delle  partecipazioni  detenibili   dal
gestore del mercato regolamentato, di cui all'art.  4,  comma  2  del
regolamento mercati,  nel  proposito  di  prevedere  l'assunzione  di
partecipazioni da parte del gestore anche in societa', autorizzate al
servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che  predispongono  e
gestiscono circuiti informativi per l'inserimento  di  condizioni  di
negoziazione di strumenti finanziari, anche  al  fine  di  facilitare
l'incontro tra le societa' che intendono fare ricorso al mercato  dei
capitali e gli investitori; 
  Considerata,   a    completamento    del    descritto    intervento
regolamentare,  l'esigenza  di  apportare  una  contestuale  modifica
nell'obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell'art.
21, comma 1 del regolamento  mercati,  di  fornire  alla  Consob  una
preventiva  informativa  in  ordine   ai   progetti   relativi   allo
svolgimento di attivita' connesse e strumentali o all'acquisizione di
partecipazioni di cui all'art. 4 dell'indicato regolamento; 
  Considerata  inoltre  l'utilita'  di  realizzare  taluni   limitati
interventi di aggiornamento della regolamentazione e di coordinamento
della stessa con il livello normativo primario; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione pubblicato in data 15 febbraio 2019, con il quale  sono
state illustrate le modifiche apportate al sopra  citato  regolamento
mercati; 
  Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai  sensi  dell'art.
62-quater, comma 2, lettera a) del TUF; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art.  62-quater,  comma  3
del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento  adottato  con  delibera  n.  20249  del  28
  dicembre 2017, recante norme di attuazione del decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati. 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina  dei  mercati,  approvato  con
delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e' modificato come segue: 
    a) nella Parte II, Titolo I, Capo I,  all'art.  4,  comma  2,  il
secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Essi  possono  inoltre
assumere partecipazioni nelle controparti centrali e  nei  depositari
centrali, in societa' che gestiscono  direttamente  o  indirettamente
mercati  regolamentati,  sistemi  multilaterali  di  negoziazione   o
sistemi organizzati di negoziazione, nonche' in societa'  autorizzate
al servizio di ricezione e trasmissione di ordini  la  cui  attivita'
consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per
l'inserimento di condizioni di negoziazione di  strumenti  finanziari
che non consentono la conclusione del contratto per  il  tramite  del
circuito stesso.»; 
    b) nella Parte II, Titolo I,  il  Capo  IV,  e'  modificato  come
segue: 
      i) all'art. 15, comma 1, lettera c), punto ii), le parole «alla
societa' di gestione», sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»; 
      ii) all'art. 18, sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) la rubrica dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni finali»; 
        2) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi; 
    c) nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 21, il primo comma
e' sostituito dal seguente:  «I  gestori  dei  mercati  regolamentati
forniscono  alla  Consob  una  preventiva  informativa  sui  progetti
relativi allo svolgimento  di  attivita'  connesse  e  strumentali  e
sull'intenzione di acquisire le partecipazioni  di  cui  all'art.  4,
comma 2. Tale informativa fornisce  altresi'  evidenza  delle  misure
organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti  aree
di  operativita'  e  delle  procedure   adottate   per   identificare
chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.»; 
    d) nella Parte V, Titolo  II,  all'art.  65,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      i) nella rubrica  dell'articolo,  dopo  le  parole  «limiti  di
posizione»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   di   esenzione   per
l'attivita' accessoria in derivati su merci»; 
      ii) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «I soggetti di  cui
all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del  testo
unico che non  intendono  sottoporre  alla  Consob  la  richiesta  di
autorizzazione  all'esercizio  dei  servizi  e  delle  attivita'   di
investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno,
la volonta' di servirsi dell'esenzione in  virtu'  dell'esercizio  di
un'attivita' ritenuta accessoria rispetto all'attivita' principale ai
sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) n.  2017/592
ed in conformita' alla  procedura  dettata  dall'art.  4  del  citato
regolamento.».