Art. 2 Delega di funzioni in materia di disabilita' 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilita'. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita' e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro e' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di: a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilita', anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilita'; b) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilita', anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica; c) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilita' e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; d) promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilita'; e) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilita' e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilita'; f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita'; g) promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilita'; h) promuovere e coordinare l'azione di Governo in materia di accessibilita' e mobilita' a favore delle persone con disabilita', fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i) coordinare l'azione di Governo, esprimendo il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'. 4. Il Ministro e' delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 5. Il Ministro e' delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale: a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112. 6. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto ai fini delle modalita' di attuazione delle misure previste dall'art. 6, della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilita' grave. 7. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche' a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo. 9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale della Struttura di missione per le disabilita', nelle more della riorganizzazione delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.