Art. 2 
 
            Delega di funzioni in materia di disabilita' 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente alla materia delle politiche in  favore  delle  persone
con disabilita'. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere  e  coordinare
le politiche governative volte a garantire la tutela e la  promozione
dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro  piena
ed effettiva partecipazione e inclusione  sociale,  nonche'  la  loro
autonomia, in coerenza con la Convenzione  delle  Nazioni  unite  sui
diritti  delle  persone  con  disabilita'  e  la  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro e' delegato a cooperare e
raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con gli altri Ministri competenti, al fine di: 
    a) adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  politiche  di
sostegno delle persone con disabilita', anche  con  riferimento  alla
revisione  del  sistema  di  certificazione   della   condizione   di
disabilita'; 
    b) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorita'  politica
delegata  per  le  pari  opportunita',   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita' e non discriminazione nei confronti  delle  persone  con
disabilita', anche  con  riguardo  alle  politiche  per  l'inclusione
lavorativa e scolastica; 
    c) assicurare la piena attuazione della normativa in  materia  di
disabilita' e  promuovere  gli  opportuni  aggiornamenti,  anche  nel
quadro delle linee di intervento contenute nel  Programma  di  azione
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge  3
marzo 2009, n. 18; 
    d) promuovere intese in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo
delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore
delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche
per  la  realizzazione  di  interventi  anche  in  materia  di   vita
indipendente e contrasto alla  segregazione  e  all'isolamento  delle
persone con disabilita'; 
    e) promuovere  e  coordinare  l'azione  di  Governo  al  fine  di
potenziare l'informazione statistica sulla condizione di  disabilita'
e sviluppare sistemi di monitoraggio e  analisi  delle  politiche  in
favore delle persone con disabilita'; 
    f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle
persone con disabilita', le  organizzazioni  del  terzo  settore,  le
parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della
promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita'; 
    g)  promuovere  e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e
comunicazione istituzionale in materia di politiche  a  favore  delle
persone con disabilita'; 
    h) promuovere e coordinare l'azione  di  Governo  in  materia  di
accessibilita' e mobilita' a favore delle  persone  con  disabilita',
fatte salve, in  tali  ambiti,  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    i)  coordinare  l'azione  di  Governo,  esprimendo  il   concerto
nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero  della
salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei servizi
e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale  in  favore
delle persone con disabilita'. 
  4. Il Ministro e' delegato a esercitare  il  concerto  in  sede  di
esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto
al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999,
n. 68; 
  5. Il Ministro e' delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale: 
    a) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'art.  1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 22 giugno  2016,  n.
112; 
    c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8,  comma
1, della legge 22 giugno 2016, n. 112. 
  6. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto  ai
fini delle modalita' di attuazione delle misure previste dall'art. 6,
della legge 22 giugno  2016,  n.  112,  relative  all'istituzione  di
trust, vincoli di destinazione e  fondi  speciali  composti  di  beni
sottoposti a vincoli di destinazione  in  favore  delle  persone  con
disabilita' grave. 
  7. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale
sulla condizione delle persone con  disabilita'  di  cui  all'art.  3
della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  nonche'  a  promuovere  indagini
statistiche e conoscitive sulla medesima materia  e  a  convocare  la
conferenza nazionale sulle politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5  febbraio  1992,
n. 104. 
  8. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e  raccordarsi  con
il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini  della
completa attuazione della legge 6 giugno 2016,  n.  106,  recante  la
«Delega al Governo per la riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa
sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile   universale»,
limitatamente ai profili inerenti alle materie  di  cui  al  presente
articolo. 
  9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale della Struttura di missione  per  le  disabilita',
nelle more della riorganizzazione delle  competenti  strutture  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.