IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni e,  in
particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato  dall'art.
1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede  che  la
garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a  titolo  oneroso,
su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero  di
dipendenti  non  superiore  a  quattrocentonovantanove  da  banche  e
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  successive
modificazioni; 
  Visto lo stesso art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011,
che prevede, altresi', che le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare  alla
copertura del rischio derivante dalla concessione della  garanzia  su
portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di  natura  non
regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39,  comma  4
del decreto-legge  n.  201  del  2011,  stabilisce  le  modalita'  di
concessione della garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  14
del 18 gennaio 2018, con il quale sono state apportate modifiche alle
modalita'  di   concessione   della   garanzia   su   portafogli   di
finanziamenti stabilite dal  predetto  decreto  interministeriale  24
aprile  2013,   nonche'   disposto   l'incremento   della   dotazione
finanziaria riservata al rilascio di detta garanzia; 
  Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di  carattere
generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di
finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  107
del 10 maggio 2018; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2401 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento  (UE)  n.
575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e
le imprese di investimento; 
  Viste,  in  particolare,  le  modifiche  apportate  dal  richiamato
regolamento (UE) n. 2017/2401 all'art. 259 del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 in merito al trattamento, in  termini  di  attenuazione  del
rischio  di   credito,   riconosciuto   alle   posizioni   verso   le
cartolarizzazioni; 
  Considerata l'esigenza di sostenere  l'operativita'  del  Fondo  di
garanzia attuata mediante  rilascio  di  garanzie  su  portafogli  di
finanziamenti,  in  considerazione  della  particolare  efficacia  ed
efficienza  dimostrata  da  tale  modalita'  di  intervento,  che  ha
consentito, gia' nei primi anni di sua applicazione, l'erogazione  di
un consistente volume di nuovi finanziamenti in favore delle  piccole
e medie imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al decreto interministeriale 
                          14 novembre 2017 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  14  novembre  2017,
richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la  garanzia
diretta di cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concessa a  copertura
integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti,  nel
caso in cui la medesima garanzia sia richiesta  e  rilasciata  su  un
importo pari all'80 per cento del valore complessivo del  portafoglio
di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio  di
finanziamenti, calcolata sempre applicando la  metodologia  riportata
in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso
in  cui  la  garanzia  sulla  tranche  junior  del  portafoglio   sia
rilasciata a valere su risorse comunitarie e per  le  fattispecie  di
cui all'art. 8, comma 2, non puo' superare: 
      a) l'8,75  per  cento  della  quota,  pari  all'80  per  cento,
dell'ammontare del portafoglio  di  finanziamenti  per  la  quale  e'
richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero 
      b) il 10 per cento, nel caso in cui  il  portafoglio  abbia  ad
oggetto  finanziamenti  concessi  a  fronte  della  realizzazione  di
progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e/o  di  programmi  di
investimenti. 
    1-ter. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione
per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della
tranche  junior  del  portafoglio  di  finanziamenti  ai  fini  della
segnalazione  dell'operazione  all'Autorita'  di  vigilanza   possono
richiedere, in sede di domanda, fermi restando  i  pertinenti  limiti
massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-bis  e  all'art.
8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento
della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei  commi
1 e 1-bis, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza  positiva,
registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti  di
cui all'art. 13, tra: 
      a) l'importo della garanzia del  Fondo  associato  al  maggiore
spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente,  ai  fini  degli
obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di  vigilanza,
con la propria metodologia e 
      b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e
relativo ammontare della tranche junior,  determinato  applicando  la
metodologia riportata in allegato al presente decreto.»; 
  b) all'art. 8, comma 2, dopo il secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Nei casi di cui all'art. 7,  comma  1-bis,  le  misure  di
garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate,  rispettivamente,  al
9,75 per cento e all'11,25 per cento e  la  copertura  dell'ulteriore
quota della tranche junior del  portafoglio  di  finanziamenti  e'  a
carico della sezione speciale.»; 
  c) all'art. 8, comma 2, penultimo periodo, dopo  le  parole:  «pari
all'80  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti», sono inserite le seguenti: «, ovvero al 100 per cento
nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»; 
  d) all'art. 8, comma 3, dopo le parole: «della  medesima  tranche»,
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatti salvi  i  casi  di  cui
all'art. 7, comma 1-bis, nei quali la garanzia  rilasciata  a  valere
sulle sezioni speciali puo' arrivare al 100 per cento  della  tranche
mezzanine  riferita  alla  quota  del  portafoglio  di  finanziamenti
oggetto di garanzia»; 
  e) all'art. 8, comma 4, dopo  le  parole:  «dai  medesimi  soggetti
garanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero del 100  per
cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»; 
  f) all'art. 13, comma 2, lettera c), dopo le parole:  «al  presente
decreto» , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche', nei casi di
cui all'art. 7, comma 1-ter, il punto  di  stacco  e  spessore  della
tranche junior determinati applicando  la  metodologia  del  soggetto
richiedente»; 
  g)  all'art.  13,  comma   5,   lettera   b),   dopo   le   parole:
«effettivamente costruito», sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  «,
ovvero,  nei  casi  di  cui  di  cui  all'art.  7,  comma  1-ter,  la
metodologia del soggetto richiedente»; 
  h) all'art. 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «fermi  restando
i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di  finanziamenti  di
cui all'art. 7, comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fermi
restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo  sul  portafoglio
di finanziamenti di cui all'art. 7»; 
  i) all'allegato 1: 
    1) nella premessa che precede la Sezione I, le parole: «, commi 1
e 2» sono soppresse; 
    2) al paragrafo 2.2, nella definizione di «maxTjr » le parole: «,
comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art.  7,
comma 1-bis, il Fondo copre  integralmente,  fino  al  raggiungimento
delle misure massime previste  nel  medesimo  art.  7,  comma  1-bis,
ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8,  comma  2,  la  tranche
junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare
del portafoglio di finanziamenti.»; 
    3) l'intestazione della tabella 1 riportata al paragrafo  3.2  e'
sostituita dalla seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4) al paragrafo 3.2, nella definizione di «maxTjc » le parole: «,
comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art.  7,
comma 1-bis, il Fondo copre  integralmente,  fino  al  raggiungimento
delle misure massime previste  nel  medesimo  art.  7,  comma  1-bis,
ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8,  comma  2,  la  tranche
junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare
del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate.».