Art. 2 Norme finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a integrare le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto. Le predette disposizioni di carattere generale, cosi' integrate, sono pubblicate nei siti internet del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2019 Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-880