Art. 16 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a   ciascuno   specialista   nel
collocamento supplementare e' cosi' determinato: 
    a) per un importo di norma pari  al  5%  dell'ammontare  nominale
offerto nell'asta ordinaria, e' pari al rapporto fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste ordinarie dei BOT annuali,  ivi  compresa  quella  ordinaria
immediatamente  precedente  alla  riapertura  stessa,  e  il   totale
assegnato nelle medesime  aste  agli  stessi  specialisti  ammessi  a
partecipare  al  collocamento  supplementare;  non  concorrono   alla
determinazione dell'importo  spettante  a  ciascuno  specialista  gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto; 
    b) per un importo ulteriore pari al  5%  dell'ammontare  nominale
offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla  valutazione,
effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli  specialisti
medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle  sedi   di   negoziazione
all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10,  11,  13  e
14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216  del  22
dicembre  2009  citato  nelle  premesse;   tale   valutazione   viene
comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma  pari  al  5%
dell'ammontare nominale  offerto  nell'asta  ordinaria,  puo'  essere
modificato dal  Tesoro  con  un  comunicato  stampa  successivo  alla
chiusura della procedura d'asta ordinaria. 
  Le  richieste  sono  soddisfatte  assegnando   prioritariamente   a
ciascuno specialista il  minore  tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di  diritto.  Qualora  uno  o  piu'  specialisti  dovessero
presentare richieste inferiori a quelle loro  spettanti  di  diritto,
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la  differenza  viene
assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a
quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in  base
alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). 
  Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento
supplementare viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.