IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, 267: 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  l7
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico per le competenze  in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi: 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello sviluppo  economico  economico  e  relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1940,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria  inviata
al legale rappresentante della societa' al corrispondente  indirizzo,
cosi'  come  risultante  da   visura   camerale,   avvenuta   tramite
raccomandata, in quanto l'ente e'  sprovvisto  di  posta  elettronica
certificata, e'  stata  restituita  per  «compiuta  giacenza»  c  che
pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratte attraverso un
sistema informatico a cura della competente direzione generale da  un
elenco selezionato  su  base  regionale  c  in  considerazione  delle
dichiarazioni  di  di  disponibilita'  all'assunzione   dell'incarico
presentare dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies  secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Vecchio coop. - societa' cooperativa»  con
sede in Bellizzi (SA) (codice fiscale  05087980651)  e'  sciolta  per
atto d'autorita' ai sensi dell' art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile.