Art. 2 Modifica dei commi 2 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 e' modificato come segue: «I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono: da Trieste a Ancona dal 9 settembre 2019 al 17 novembre 2019; da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019; da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019». 2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 e' modificato come segue: «Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2019 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri».