Art. 2 
 
                Modifica dei commi 2 e 4 dell'art. 6 
         del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.  173  del  30
aprile 2019 e' modificato come segue: 
  «I  periodi  di  attuazione  delle   misure   tecniche   successive
all'interruzione temporanea sono: 
    da Trieste a Ancona dal 9 settembre 2019 al 17 novembre 2019; 
    da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24
novembre 2019; 
    da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019». 
  2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.  173  del  30
aprile 2019 e' modificato come segue: 
  «Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori
di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3  e  fino  al  31  ottobre  2019  e'
vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi  dell'Adriatico,  ad
eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste,  e  dello  Ionio,  la
pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da
traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa  inferiore
alle sei miglia  ovvero  con  una  profondita'  d'acqua  inferiore  a
sessanta metri».