Art. 3 L'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in premessa citato, e' sostituito dal seguente: 1. Il Capo del Compartimento, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, emette d'ufficio un provvedimento di cancellazione dei punti e lo notifica all'interessato, disponendo l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale, con indicazione del numero dei punti cancellati; 2. Il Capo del Compartimento provvede a dare comunicazione del provvedimento di cancellazione punti emesso al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione. Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2019 Il Sottosegretario di Stato: Manzato Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-892