Art. 3 
 
  L'art. 4 del decreto ministeriale 21  dicembre  2018,  in  premessa
citato, e' sostituito dal seguente: 
    1. Il Capo del Compartimento, ove ricorrano i presupposti di  cui
all'art. 1, comma  5,  del  presente  decreto,  emette  d'ufficio  un
provvedimento   di   cancellazione   dei   punti   e   lo    notifica
all'interessato,   disponendo   l'annotazione   degli   estremi   del
provvedimento sul documento  di  autorizzazione  all'esercizio  della
pesca subacquea professionale, con indicazione del numero  dei  punti
cancellati; 
    2. Il Capo del Compartimento provvede a  dare  comunicazione  del
provvedimento di  cancellazione  punti  emesso  al  Centro  controllo
nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto,   alla   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura e all'autorita'  marittima  che  ha  provveduto  al
rilascio dell'autorizzazione. 
  Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto
di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero
delle politiche agricole,  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e
l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2019 
 
                                 Il Sottosegretario di Stato: Manzato 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-892