IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali». Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 «Disciplina dell'apicoltura»; Vista la ordinanza ministeriale 20 aprile 2004 «Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.»; Considerato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie ha confermato la presenza del coleottero Aethina tumida esotico sul territorio nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC). Vista l'ordinanza della Regione Calabria n. 94 del 19 settembre 2014 «Ordinanza contingibile e urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)» che dispone la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al focolaio primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente il rimanente territorio della Regione Calabria; Visto il decreto 19 novembre 2014 della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute relativo a «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida» con il quale e' stata disposta la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'indennizzo degli apicoltori interessati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218; Tenuto conto che a partire dal 2014 e fino al 2018 sono stati accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei sentinella e sciami selvatici presenti nella zona di protezione di 20 km del Comune di Gioia Tauro; Rilevato che nell'ambito dei controlli effettuati nella regione Calabria il 25 luglio 2016 e' stato accertato un nuovo focolaio di Aethina tumida in un apiario posto nel Comune di Grimaldi a circa 100 km dalla zona di protezione di Gioia Tauro nella Provincia di Reggio Calabria; Considerato che nel 2017 altri casi di infestazione sono stati accertati nei Comuni di Stignano (RC), Scilla (RC) e Villa S. Giovanni (RC) al di fuori dalla zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro all'interno della Provincia di Reggio Calabria; Considerato che nel 2018 l'infestazione e' stata accertata nei Comuni di Laureana di Borrello (RC) e di Joppolo (VV); Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari n. prot. 11854 del 10 maggio 2017 con la quale l'intera Provincia di Reggio Calabria viene considerata zona di protezione; Vista la nota n. prot 12751 del 22 maggio 2017 con la quale l'intera Provincia di Vibo Valentia viene considerata zona di protezione; Preso atto della situazione epidemiologica che vede il persistere nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro negli anni compresi tra il 2014 e il 2018 nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei sentinella; Considerato che il Consiglio superiore di sanita' il 13 febbraio 2018, in risposta al quesito della DGSAF relativamente a: «Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del coleottero infestante Aethina tumida in Provincia di Reggio Calabria», ha espresso parere favorevole alla sostituzione, nella zona di protezione di Reggio Calabria, delle misure straordinarie di eradicazione e di indennizzo con altre misure di contenimento alternative finalizzate a limitare l'approccio distruttivo nei confronti degli alveari; Visto il parere del Centro nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie avente numero di protocollo 0017984/2018 e trasmesso in data 19 dicembre 2018; Ritenuto necessario pertanto rivedere la strategia di intervento nei confronti di Aethina tumida sul territorio nazionale, disposta con decreto 19 novembre 2014, tenuto conto delle conoscenze acquisite e dell'evoluzione della situazione epidemiologica di questo infestante; Decreta: Art. 1 1. Ai fini del presente dispositivo si applicano le seguenti definizioni: a) Zona di protezione: la zona di almeno 20 km di raggio individuata a partire dall'ultimo focolaio o caso nei nuclei sentinella di Aethina tumida; b) Zona di sorveglianza: la zona di almeno 5 km di raggio individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.