Art. 2 1. Al decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute del 19 novembre 2014, al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: 3. Qualora nelle zone di protezione il numero di focolai o di casi nei nuclei sentinella di Aethina tumida si dimostri in crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio delle infestazioni, delle movimentazioni nonche' delle possibili fonti di infestazione, dispongono nella zona di protezione, al posto degli abbattimenti totali, abbattimenti di tipo selettivo negli apiari infestati da Aethina tumida; 4. A seguito di conferma di un focolaio o di un caso in un nucleo sentinella nelle zone di protezione e sorveglianza si applicano le misure previste dall'allegato 1. Il presente decreto dirigenziale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2019 Il direttore generale: Borrello