Art. 10 
 
               Presentazione della proposta definitiva 
                      di Contratto di distretto 
 
  1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4,  e'
presentata dal soggetto  proponente  al  Ministero  e,  nel  caso  di
cofinanziamento  regionale,  alle   regioni   o   province   autonome
interessate entro il termine di novanta giorni dal ricevimento  della
comunicazione di cui all'art. 9, comma 15,  salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate. Decorso tale termine,  senza  che  la
documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non  e'  piu'
ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma,  di
cui all'art. 9, comma 15, e' considerata decaduta. 
  2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma
1  deve  corrispondere  a  quanto  riportato   nella   decisione   di
approvazione del Programma di cui all'art. 9, comma 15. 
  3. La proposta definitiva di Contratto di  distretto,  sottoscritta
dal legale rappresentante  del  soggetto  proponente  e  degli  altri
soggetti beneficiari, redatta,  a  pena  di  esclusione,  secondo  il
modello  che  sara'  allegato  al  provvedimento,   deve   descrivere
compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato,  con
particolare riguardo ai seguenti elementi: 
    a) soggetto proponente e soggetti beneficiari; 
    b) accordo di  distretto  definitivo,  sottoscritto  da  tutti  i
soggetti  beneficiari  e  da  eventuali  altri   soggetti   coinvolti
indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di
distretto; 
    c) progetti previsti; 
    d) piano finanziario di copertura del Programma, con  indicazione
dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie; 
    e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai
provvedimenti. 
  4. Per ciascun  soggetto  beneficiario,  alla  proposta  definitiva
devono essere allegati i seguenti documenti: 
    a) scheda sintetica, contenente i principali dati e  informazioni
relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto; 
    b)  progetto  redatto  secondo  le   indicazioni   previste   nel
provvedimento e relativi preventivi di spesa. 
  5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli provvedimenti  ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei progetti. 
  6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.