Art. 11 Istruttoria della proposta definitiva 1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei singoli provvedimenti. 4. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento. 5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva la proposta di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso. 6. L'approvazione della proposta di Contratto di distretto, e' comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero ai soggetti proponenti, e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni. 7. Il Ministero trasmette al soggetto proponente lo schema di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre sessanta giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 9, comma 15. 8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.