Art. 11 
 
                Istruttoria della proposta definitiva 
 
  1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di  presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 10, procede  ad  effettuare
l'attivita'   istruttoria.   Se,   ai    fini    dello    svolgimento
dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o  integrazioni,
il suddetto termine di sessanta giorni resta sospeso.  I  chiarimenti
e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa  richiesta,
pena la decadenza della domanda, salvo proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate. 
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  puo'
avvalersi del soggetto gestore. 
  3. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono
individuate nei singoli provvedimenti. 
  4.  Entro  il  medesimo   termine   previsto   per   l'espletamento
dell'attivita'  istruttoria,   le   regioni   o   province   autonome
trasmettono   al   Ministero   gli   atti   attestanti    l'eventuale
cofinanziamento. 
  5. Completata l'istruttoria, il Ministero approva  la  proposta  di
Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di distretto non
ammissibili, il  Ministero  comunica  al  soggetto  proponente,  alle
regioni  o  province  autonome  interessate  l'esito  negativo  e  le
relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire   l'eventuale
presentazione,  nel  termine  di  dieci  giorni,  di  osservazioni  o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. In  tal  caso,  il  procedimento  si
intende concluso. 
  6. L'approvazione della proposta  di  Contratto  di  distretto,  e'
comunicata, nel termine di dieci giorni lavorativi, dal Ministero  ai
soggetti proponenti, e, in caso di  cofinanziamento  regionale,  alle
regioni o province autonome interessate, specificando,  per  ciascuno
dei progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni. 
  7. Il Ministero trasmette  al  soggetto  proponente  lo  schema  di
Contratto di distretto, fissando un termine  perentorio  per  la  sua
sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre  sessanta
giorni dall'approvazione della proposta di  Contratto  di  distretto.
Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva  il  contratto
entro  il  predetto  termine,  salvo  proroghe  concesse  per   cause
debitamente motivate, il Ministero stesso provvede  a  comunicare  al
soggetto proponente, e alle regioni o province  autonome  interessate
la decadenza della decisione di approvazione del  Programma,  di  cui
all'art. 9, comma 15. 
  8. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.