Art. 12 Sottoscrizione del Contratto di distretto 1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di distretto. 2. Il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. 3. L'efficacia del Contratto di distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero alle regioni o province autonome che cofinanziano il Programma. 4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.