Art. 12 
 
              Sottoscrizione del Contratto di distretto 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni,  salvo  proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate, dall'approvazione della proposta  di  Contratto
di distretto, di cui all'art. 11 comma 5, il Ministero e il  soggetto
proponente sottoscrivono il Contratto di distretto. 
  2. Il Contratto di distretto, nel quale sono  indicati  impegni  ed
obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche
in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento  regionale  per
il  Contributo  in  conto  capitale,  le   condizioni   che   possono
determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli  obblighi  connessi   al
monitoraggio e alle attivita' di  accertamento  finale  dell'avvenuta
realizzazione dei progetti  nonche'  di  controllo  ed  ispezione,  e
quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei  programmi  e
dei progetti previsti. 
  3. L'efficacia del Contratto  di  distretto  e'  condizionata  alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di  centoventi  giorni
dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate,  della  documentazione  comprovante   il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti
ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata  dal
Ministero alle  regioni  o  province  autonome  che  cofinanziano  il
Programma. 
  4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.