Art. 13 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del Contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza. 4. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.