Art. 13 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per  stato
di avanzamento, subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della
corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La  prima
quota, fino al 40%, del Contributo in  conto  capitale,  puo'  essere
erogata,  su   richiesta,   a   titolo   di   anticipazione,   previa
presentazione  di  fidejussione   irrevocabile,   incondizionata   ed
escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e
di durata adeguata. 
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 
  3. Il Ministero e le regioni  o  province  autonome  provvedono  ad
erogare il Contributo in conto capitale per le  quote  di  rispettiva
competenza. 
  4. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.