Art. 14 
 
                      Variazioni dei programmi 
 
  1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del
presente decreto, devono  comunicare  tempestivamente  al  Ministero,
pena  l'inammissibilita'  delle  variazioni   o   la   revoca   delle
agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della
tipologia  degli  interventi,  nonche'  le  variazioni  relative   al
soggetto  beneficiario  e   conseguenti   ad   operazioni   aziendali
straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami
aziendali. 
  2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a
seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche'  quelle  afferenti  il
Programma oggetto del Contratto  di  distretto  sottoscritto,  devono
essere  preventivamente  comunicate  dal   soggetto   proponente   al
Ministero, con  adeguata  motivazione.  Ai  fini  dell'autorizzazione
delle variazioni proposte, il  Ministero,  con  apposita  istruttoria
tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di
ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove,  a  seguito
delle  variazioni  intervenute,  vengano  meno  le  condizioni  e   i
requisiti  di  ammissibilita',   o   sia   compromesso   l'equilibrio
economico-finanziario  del  Contratto  di  distretto,  il   Ministero
dichiara  l'inammissibilita'  della  variazione  o   la   revoca   le
agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15. 
  3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni,  il
soggetto  proponente  puo'  richiedere  al   Ministero,   a   seguito
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   soggetti
beneficiari,  l'autorizzazione  al   subentro   di   nuovi   soggetti
beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto.  La
richiesta  deve  essere  inoltrata  tempestivamente  e,  in  caso  di
contratto   gia'   sottoscritto,   entro   tre   mesi   dalla    data
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   soggetti
beneficiari. 
  4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e  quindi
non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione  del
Ministero,  le  modifiche  tecniche  di   dettaglio,   le   soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per  i
quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede  di  stato
di avanzamento/rendicontazione, a condizione che: 
    a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene  cui  le
modifiche si riferiscono; 
    b) il  beneficiario  dimostri  che  gli  investimenti  realizzati
confermino le  finalita'  del  progetto  e  siano  coerenti  con  gli
obiettivi  del  Contratto  di  distretto  e   il   termine   per   la
realizzazione degli investimenti. 
  5.  Variazioni  dei  singoli  interventi  ammessi  e  indicate  nel
Contratto di distretto sottoscritto, ivi  comprese  quelle  dovute  a
incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi,
non possono comportare, in nessun caso,  aumento  delle  agevolazioni
concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto. 
  6.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle
agevolazioni, in relazione  a  uno  o  piu'  progetti,  il  Ministero
verifica che permanga comunque  la  validita'  tecnico-economica  del
Programma oggetto del  Contratto  di  distretto.  Detta  verifica  e'
effettuata  anche  nel  caso   in   cui   l'ammontare   delle   spese
complessivamente   realizzate   e   ritenute   ammissibili    risulti
significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse. 
  7. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.