Art. 14 Variazioni dei programmi 1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento oggetto del presente decreto, devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena l'inammissibilita' delle variazioni o la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonche' le variazioni relative al soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali. 2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del Programma e dei singoli progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di distretto, il Ministero dichiara l'inammissibilita' della variazione o la revoca le agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 15. 3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di contratto gia' sottoscritto, entro tre mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' soggetti beneficiari. 4. Non sono considerate, di norma, varianti del progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che: a) sia garantita la possibilita' di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono; b) il beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalita' del progetto e siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti. 5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto. 6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica e' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse. 7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.