Art. 15 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in  parte  dal
Ministero, e comunicate alle regioni o province autonome, qualora: 
    a) per i beni del medesimo intervento oggetto  della  concessione
siano state erogate agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste  da
altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  che   comportino   il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun  tipo  di
aiuto, nell'allegato A al presente decreto; 
    b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma,  anche
mediante  cessione   di   attivita'   ad   altro   imprenditore,   le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento; 
    c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti
gli obblighi  previsti  dalla  legislazione  in  materia  di  lavoro,
previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di
lavoro; 
    d) il soggetto beneficiario non abbia  maturato,  entro  diciotto
mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di  distretto,  salvo
proroghe concesse  per  cause  debitamente  motivate,  le  condizioni
previste per l'erogazione a stato di avanzamento  della  prima  quota
del Contributo in conto capitale; 
    e) gli interventi non siano ultimati  entro  i  termini  previsti
dall'art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate; 
    f) siano gravemente violate specifiche  norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; 
    g) venga dichiarato  il  fallimento  del  soggetto  beneficiario,
ovvero l'apertura nei  confronti  del  medesimo  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; 
    h) si verifichi il mancato rispetto delle  vigenti  disposizioni,
in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, in materia di delocalizzazione e,  ove  ricorrano
le  condizioni,  del  mantenimento  dell'occupazione   delle   unita'
produttive interessate dagli investimenti; 
    i) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 
  2. Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse  alle
agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni. 
  3. Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla  spesa  ammessa  alle
agevolazioni    afferente,     direttamente     o     indirettamente,
l'immobilizzazione  distratta  e  al  periodo  di  mancato   utilizzo
dell'immobilizzazione  medesima,  con   riferimento   al   prescritto
quinquennio.  A  tal  fine,   il   soggetto   beneficiario   comunica
tempestivamente   al   Ministero   l'eventuale   distrazione    delle
immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la
detta  distrazione  dovesse   essere   rilevata   nel   corso   degli
accertamenti o delle ispezioni  di  cui  all'art.  18  senza  che  il
soggetto  beneficiario  ne  abbia  dato  comunicazione   come   sopra
specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera
spesa   ammessa    afferente,    direttamente    o    indirettamente,
l'immobilizzazione  distratta,  indipendentemente  dal   periodo   di
mancato utilizzo. Nel caso in cui la  distrazione  dall'uso  previsto
delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data  di
entrata  in  funzione  dell'impianto   costituisca   una   variazione
sostanziale del progetto, determinando, di  conseguenza,  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  la  revoca   e'   pari
all'intero importo concesso a fronte del progetto approvato. 
  4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero  provvede  a
fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire  al
soggetto  beneficiario  di  regolarizzare   la   propria   posizione.
Trascorso inutilmente tale termine,  il  Ministero  medesimo  procede
alla revoca totale delle agevolazioni. 
  5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di  proroga
e' inoltrata dal soggetto beneficiario  al  Ministero  almeno quattro
mesi  prima  del  termine  previsto  per   il   completamento   degli
interventi. Nell'ipotesi di cui al presente comma,  la  revoca  delle
agevolazioni e' parziale e interessa  le  agevolazioni  afferenti  le
spese  effettuate   successivamente   ai   termini   di   ultimazione
prescritti, comprensivi  dell'eventuale  proroga,  fatta  salva  ogni
ulteriore determinazione conseguente  alle  verifiche  sull'effettivo
completamento del  progetto  e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati. 
  6. Nelle ipotesi sub d) ed f),  la  revoca  delle  agevolazioni  e'
totale. 
  7. Nell'ipotesi sub g) la revoca  delle  agevolazioni  puo'  essere
parziale o totale in relazione al  momento  in  cui  interviene,  con
riferimento  allo   stato   di   realizzazione   del   progetto,   la
dichiarazione di fallimento  ovvero  l'apertura  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 
  8.  Nell'ipotesi  sub  h)  si  rimanda  a   quanto   indicato   nei
provvedimenti. 
  9. La revoca delle agevolazioni comporta, l'obbligo  di  restituire
l'importo erogato in Conto capitale. 
  10.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,  per   il
Contributo in conto capitale, si procede  alla  riliquidazione  delle
stesse e alla rideterminazione delle  quote  erogabili.  Le  maggiori
agevolazioni  gia'  erogate   vengono   recuperate   anche   mediante
detrazione dalle successive erogazioni. In  caso  di  recupero  delle
somme erogate, ovvero di  detrazione  di  parte  delle  stesse  dalle
erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui  al
presente articolo o a seguito  di  altre  inadempienze  del  soggetto
beneficiario  di  cui  al  presente  decreto,  le  medesime   vengono
maggiorate di un tasso  di  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi
in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e  le  sanzioni  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni  e'  comunicata,
ove previsto, dal Ministero alle regioni o province autonome  per  il
recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.