Art. 17 
 
              Concessione definitiva delle agevolazioni 
 
  1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa  di  cui
all'art.  16,  il  Ministero   dispone   accertamenti   sull'avvenuta
realizzazione del Programma del Contratto di distretto. 
  2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione  finale,  il  Ministero   provvede   al   ricalcolo   delle
agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario,  anche  al  fine  di
verificare il rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto  di  cui
all'allegato A e  adotta  il  decreto  di  concessione  definitiva  o
dispone la  revoca  delle  agevolazioni.  Al  fine  di  garantire  la
partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo
delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui  al
comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto
beneficiario stesso. 
  3. A seguito  della  concessione  definitiva,  il  Ministero  e  la
regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede  ad  erogare,
relativamente al Contributo in conto capitale,  quanto  eventualmente
ancora dovuto ai  soggetti  beneficiari,  ovvero  a  richiedere  agli
stessi le somme da questi dovute, che in caso di  revoca  parziale  o
totale saranno maggiorate nella misura stabilita all'art.  15,  comma
10. 
  4. Il decreto di concessione definitiva di  cui  al  comma  2  deve
essere adottato entro sei mesi dal ricevimento  della  documentazione
di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento.
Trascorso detto termine si provvede alle residue  erogazioni  secondo
quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di  concessione
definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto beneficiario, e,
ove applicabile, alle regioni o province autonome.