Art. 18 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime, sulla regolarita'  dei  procedimenti,  nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per
effetto degli interventi realizzati. 
  2. Ai fini del monitoraggio del Programma  agevolato,  il  soggetto
proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del  Contratto  di
distretto, si fa carico di inviare  periodicamente  al  Ministero  le
dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori  speciali
dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione  degli
eventuali beni dismessi, sulla base  delle  indicazioni  fornite  dal
Ministero. Il  soggetto  proponente  provvede  a  detto  invio  entro
sessanta  giorni  dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio  sociale  a
decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino
al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del  Programma
medesimo. Il dato relativo allo  stato  d'avanzamento  e'  dichiarato
fino alla  prima  scadenza  utile  successiva  alla  conclusione  del
Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione  dei  dati
richiesti  puo'  determinare,  previa   contestazione   al   soggetto
beneficiario  inadempiente,  la  revoca  totale  delle   agevolazioni
concesse. 
  3. Per le  attivita'  di  monitoraggio,  comprensiva  di  eventuale
assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il
Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni  di  euro  delle
risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di  distretto,
anche attraverso convenzione con Ismea. 
  4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento  (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.