Art. 18 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. 2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto proponente provvede a detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione al soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 3. Per le attivita' di monitoraggio, comprensiva di eventuale assistenza tecnica e per il tramite di eventuale soggetto gestore, il Ministero e' autorizzato a utilizzare fino 3 milioni di euro delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di distretto, anche attraverso convenzione con Ismea. 4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.