Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente  decreto  sono
in conformita' con la decisione  della  Commissione  europea  C(2015)
9742  final  del  6  gennaio  2016  e  successive  modificazioni  che
autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti  di
filiera e di distretto. 
  2. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  4  A
dell'allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione  (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 
  3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A  del  presente
decreto entrano in vigore  dalla  data  di  ricezione  da  parte  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  della
ricevuta contrassegnata dal  numero  di  identificazione  dell'aiuto,
inviata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi   dell'art.   9   del
regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4.  Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella   5A
dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
  5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui  alla
tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono  inviate  alla
Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro  entrata
in vigore. 
  6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e
4, del regolamento (UE) n.  702/2014,  in  materia  di  pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati  membri.
Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e
a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale  degli
aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.