Art. 19 Entrata in vigore 1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato di cui al presente decreto sono in conformita' con la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 5A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 5 A dell'allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.