Art. 3 
 
                         Misure agevolative 
 
  Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  nella
forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse
mediante una procedura di valutazione delle  domande  presentate  dai
soggetti proponenti, per la selezione dei  programmi/progetti,  sulla
base  di  priorita',  condizioni  minime  e  criteri  di  valutazione
previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle  agevolazioni
Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle
spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50  milioni  di  euro.  Le
risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni
previste  dal  presente  decreto  sono  individuate  a  valere  sulle
disponibilita' del  Ministero,  con  riferimento  a  quanto  previsto
dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni  e
province autonome.