Art. 3 Misure agevolative Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura di valutazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle agevolazioni Contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle disponibilita' del Ministero, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' in ulteriori successive disponibilita' anche delle regioni e province autonome.