Art. 5 
 
             Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 
 
  1.  Sono  soggetti  proponenti  del  Contratto  di   distretto   le
rappresentanze di distretti del cibo  individuati  dalle  regioni  ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27  dicembre
2017, n. 205. 
  2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di
distretto le seguenti categorie di imprese: 
    a) le imprese come definite dalla  normativa  vigente,  anche  in
forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le
imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore
agricolo e agroalimentare; 
    b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni  di
organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della
normativa vigente; 
    c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento  del  capitale  sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole  e  loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente. Il capitale  delle  predette  societa'  puo'
essere posseduto, in misura non superiore al  10%,  anche  da  grandi
imprese, agricole o commerciali; 
    d) i distretti di cui al comma  1  laddove  costituiti  in  forma
societaria.  Ai  distretti  di  cui  alla  presente  lettera  non  si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma c. 
  3. I soggetti beneficiari di cui al  comma  2  devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a. avere una stabile organizzazione in Italia; 
    b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese; 
    c. essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    d.  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
    f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    g. essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    h. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  parte  I,  capitolo  2,
paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18)  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per
tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno  una  sede  sul
territorio  del  distretto  deve  essere  dimostrata  alla  data   di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il  possesso  da  parte  di  tali  soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente  punto  3
alla data di presentazione della domanda di agevolazione.