Art. 7 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai   provvedimenti   in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A  di
cui al comma 1. 
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  4.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  esclusivamente  per  attivita'
intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e
dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione  europea  ed
e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 
  5.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 1. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di distretto. 
  7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella
forma  di  Contributo  in   conto   capitale   tenuto   conto   della
localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione
dell'impresa, come segue: 
    a. investimenti nelle aziende agricole connessi  alla  produzione
agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale,  fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e
fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; 
    b. investimenti nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella
forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti
ammissibili nelle  regioni  meno  sviluppate  e  fino  al  40%  degli
investimenti ammissibili nelle altre regioni; 
    c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti  da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita'  dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita'  dell'aiuto,  secondo   le   modalita'   specificate
all'art. 9, commi 6 e 7; 
    d.  spese  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali  a  favore
dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in  conto  capitale,
fino al 50% delle spese ammissibili; 
    e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100%
delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le  condizioni  di
cui all'allegato A del presente decreto; 
    f.  spese  per  investimenti  concernenti  la  trasformazione  di
prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di
notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto  di  investimento,  nella  forma  di  Contributo  in   conto
capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le  piccole  imprese;
fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. 
  Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di
cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per: 
    i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei
cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; 
    gli  investimenti  collettivi,  come  impianti  di  magazzinaggio
utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di  condizionamento
dei prodotti agricoli per la vendita; 
    gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o  ad  altri
vincoli specifici ai sensi  dell'art.  32  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013; 
    investimenti destinati a migliorare  l'ambiente  naturale,  anche
collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o  le  norme  relative  al
benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione;  in  tal
caso la maggiorazione  si  applica  unicamente  ai  costi  aggiuntivi
necessari per raggiungere un livello  superiore  a  quello  garantito
dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento
della capacita' di produzione. 
  8. I provvedimenti possono stabilire eventuali  limiti  massimi  di
agevolazioni concedibili per singolo Programma.