Art. 7 Aiuti concedibili 1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A di cui al comma 1. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 4. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. 6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto. 7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita' dell'aiuto, secondo le modalita' specificate all'art. 9, commi 6 e 7; d. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato A del presente decreto; f. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per: i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013; investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, anche collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che cio' comporti un aumento della capacita' di produzione. 8. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo Programma.