Art. 9 
 
              Presentazione e istruttoria delle domande 
                    di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al
Ministero apposita domanda di accesso. 
  2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali
rappresentanti  delle  imprese  coinvolte,   redatta,   a   pena   di
esclusione,  secondo  l'apposito  modello  che  sara'   allegato   ai
provvedimenti, predisposto  dal  Ministero  e  disponibile  sul  sito
internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo  di  domanda  e
dalla proposta di massima, completa della descrizione  del  Contratto
di distretto, delle caratteristiche  tecnico-economiche  dei  singoli
progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di  fine,
l'importo  dell'aiuto  necessario   per   realizzarli   e   i   costi
ammissibili, con  l'indicazione  dei  soggetti  beneficiari  e  delle
dimensioni  delle  imprese.  Alla  domanda  di  accesso  deve  essere
allegato l'Accordo di distretto, sottoscritto  da  tutti  i  soggetti
beneficiari e da eventuali altri  soggetti  coinvolti  indirettamente
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto. 
  3. Il  Ministero  rende  disponibile  attraverso  il  proprio  sito
internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo  della
domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e  valutazioni
da effettuare. 
  4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari,  per  il  tramite
del soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla
fase istruttoria. I chiarimenti e/o  le  integrazioni  richiesti  dal
Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di  quindici
giorni dal  ricevimento  della  relativa  richiesta,  salvo  proroghe
concesse per cause debitamente motivate. 
  5. Il Ministero conclude  l'istruttoria  dell'ammissibilita'  entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza
del termine assegnato per la produzione della  documentazione  o  dei
chiarimenti di cui al comma 4. 
  6.  Il  Ministero,  accertato  che  sussistono  le  condizioni   di
ammissibilita'  stabilite  dal  presente  decreto   e   dai   singoli
provvedimenti  e   verificata   la   disponibilita'   delle   risorse
finanziarie  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  provvede  ad
inviare la  domanda  alle  regioni  o  province  autonome  dove  sono
localizzati i progetti, al fine  di  acquisire  entro  trenta  giorni
l'eventuale  disponibilita'  al  cofinanziamento   nella   forma   di
Contributo in conto capitale e comunica al soggetto proponente: 
    a) l'ammissibilita' della domanda di accesso; 
    b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando
al  soggetto  proponente  il  termine  di   dieci   giorni   per   la
presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di
novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma   6,   alla
valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei programmi e  dei
progetti sulla base dei seguenti principali criteri: 
    a) fattibilita' tecnico-economica del Programma; 
    b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi  produttivi
ed  economici  prefissati  e  a  realizzare/consolidare  sistemi   di
distretto; 
    c) competenze specifiche possedute dai  soggetti  beneficiari  in
relazione al Programma; 
    d)  solidita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  beneficiari,
sulla base, ove previsto,  della  documentazione  predisposta  da  un
istituto bancario; 
    e) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale. 
  8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di  ammissibilita'
tecnico-economica alle  agevolazioni  sono  individuati  nei  singoli
provvedimenti. 
  9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si avvale di  una
Commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 
  10. In caso di partecipazione di una  o  piu'  grandi  imprese,  il
Ministero  verifica  la  proporzionalita'  e  l'effetto  incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine  di
dimostrare l'effetto incentivante,  le  grandi  imprese  beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza  di
aiuti,  indicare  quale  situazione   e'   indicata   come   scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno  dello  scenario  controfattuale  descritto
nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita'  dello  scenario
controfattuale  per  confermare  che  l'aiuto  produca  l'effetto  di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e'  noto  uno  specifico  scenario
contro fattuale, l'effetto di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante. 
  11. Il Ministero verifica altresi' la  proporzionalita'  dell'aiuto
acquisendo dal soggetto beneficiario, per  il  tramite  del  soggetto
proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per  gli  aiuti
agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo  dell'aiuto
e'  limitato  al  minimo  e  corrisponde  ai  sovraccosti  netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto.  A  tal  fine  l'importo
dell'aiuto agli investimenti  concesso  a  grandi  imprese  non  deve
superare   il   minimo   necessario   per   rendere    il    progetto
sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non  porta
il Tasso di  rendimento  interno  (TRI)  oltre  i  normali  tassi  di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad  altri  progetti  di
investimento analoghi o, se tali  tassi  non  sono  disponibili,  non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure  oltre  i  tassi  di  rendimento  abitualmente
registrati nel settore interessato. 
  12.  Conclusa  l'attivita'  di   valutazione   della   fattibilita'
tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare  massimo  delle
agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure  ritenute  idonee
alla realizzazione del Programma. 
  13. Il Ministero, laddove  applicabile,  procede  con  la  notifica
individuale del progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la graduatoria dei
programmi sottoposti a valutazione. 
  15. Per i Programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica  si  conclude  con  esito  positivo,  il  Ministero
approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito  dell'attivita'
di valutazione e secondo la graduatoria composta in base ai  punteggi
ottenuti dai singoli programmi, con l'indicazione delle spese ammesse
e delle  agevolazioni  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,
dandone  comunicazione  al  soggetto  proponente  e  alle  regioni  o
province autonome dove sono localizzati i progetti. 
  16. Per i programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da'
motivata comunicazione al  soggetto  proponente,  anche  al  fine  di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.