IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERISTA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
regolamento (CEE) n. 2092/1991; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei
prodotti biologici, per  quanto  riguarda  la  produzione  biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e,
in particolare, l'art. 4 comma 5-quater; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche'
per il riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in  particolare,
l'art. 34, comma 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in  particolare,
l'art. 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  il  Fondo
per le mense scolastiche biologiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali   di   concerto   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della  salute  del
18 dicembre 2017, n. 14771 che  istituisce  l'elenco  delle  stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio  di  mensa  scolastica
biologica; 
  Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2018,  n.  2026  che
definisce le modalita' di riparto del Fondo per le mense  scolastiche
biologiche; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  9  agosto  2018,  n.  97,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto  il decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25 recante  l'organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  a  norma
dell'art. 1, comma  9  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Considerato che il Piano d'azione per il  futuro  della  produzione
biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014,
tra le 10 azioni previste, colloca anche  «Azione  4  -  Biologico  e
Green  Public  Procurement  -  Stimolare  l'utilizzo   dei   prodotti
biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e
l'applicazione del metodo biologico anche nella  gestione  del  verde
delle aree pubbliche»; 
  Considerato  che  il  Fondo  istituito  con  il  comma  5-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e' destinato a ridurre i costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a
realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole e  di
accompagnamento al servizio di refezione scolastica; 
  Ritenuto opportuno destinare quota parte del suddetto Fondo a tutte
le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base  della
popolazione  scolastica  accertata  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  con  riferimento  a  ciascun  anno
scolastico, al fine di realizzare le  iniziative  di  informazione  e
promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione
scolastica; 
  Considerato  che  la  ripartizione  del  suddetto  Fondo  non  deve
determinare  fenomeni  distorsivi  derivanti   dall'applicazione   di
criteri basati esclusivamente su una proporzione lineare  del  numero
di pasti erogati; 
  Considerato  che  l'erogazione  di  un  numero  elevato  di   pasti
comporta, per  ciascuna  stazione  appaltante  e  soggetto  erogante,
economie di scala e misure di razionalizzazione  degli  acquisti  non
realizzabili in realta' che erogano un numero limitato di pasti; 
  Ritenuto opportuno  determinare  un  tetto  massimo  al  contributo
erogabile a ciascuna stazione appaltante e soggetto erogante, al fine
di limitare gli effetti distorsivi e  tenendo  in  considerazione  le
economie di scala derivanti dall'erogazione di un numero  elevato  di
pasti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  16
maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Modifiche al decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 
 
  1. L'art. 3 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026
rubricato «Criteri generali al riparto» e' modificato come segue: 
    1. Il Fondo e' ripartito annualmente  con  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  tra  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano per almeno l'86 per cento sulla base del «Numero dei
beneficiari del servizio di mensa  scolastica  biologica»,  riportati
alla data del 31 marzo  di  ogni  anno,  nell'elenco  delle  stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio  di  mensa  scolastica
biologica, di cui all'art. 3 del decreto 18 dicembre 2017,  n.  14771
di istituzione delle mense scolastiche biologiche. 
    3. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione e  Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano, cui  e'  stata  assegnata  la  quota
parte del Fondo di cui al comma 2, invia al Ministero delle politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,   una   relazione
illustrativa delle iniziative  realizzate  nell'anno  precedente  che
evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in
valori assoluti. Le relazioni, redatte secondo lo schema  predisposto
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del
turismo, sono pubblicate  nell'apposita  sezione  del  sito  web  del
Ministero. 
    4. Il Fondo e' assegnato per un importo non superiore al  14  per
cento a tutte le regioni e  province  autonome,  ad  eccezione  della
Regione Emilia Romagna per la quale  il  livello  di  informazione  e
promozione risulta gia' soddisfatto, e  ripartito  sulla  base  della
popolazione  scolastica  accertata  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  fonte  Istat,  con  riferimento  a
ciascun anno scolastico. 
    5. Il Fondo di  cui  al  comma  4,  deve  essere  utilizzato  per
iniziative, di informazione e di educazione alimentare in materia  di
agricoltura biologica. Le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano inviano entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  una  relazione
illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole,
compreso  il  numero  degli  utenti  coinvolti  nelle  iniziative  di
informazione e promozione nelle scuole. 
    6. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro il 30 giugno di
ogni anno, sulla base del «Numero dei  beneficiari  del  servizio  di
mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni
anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei  soggetti  eroganti
il servizio di mensa scolastica biologica,  di  cui  all'art.  3  del
decreto 18  dicembre  2017,  n.  14771  di  istituzione  delle  mense
scolastiche biologiche e  sulla  base  della  popolazione  scolastica
accertata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, fonte Istat, pubblicata sul sito istituzionale del MIUR. 
  2. L'art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026
rubricato «Assegnazione e condizioni di  spesa»  e'  modificato  come
segue: 
    1. Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
assegnatarie della quota  del  fondo  di  cui  all'art.  3  comma  2,
trasferiscono le risorse assegnate annualmente ai  soggetti  iscritti
all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del  18  dicembre  2017,  n.
14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i  costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 
    2. Il  contributo  a  favore  delle  stazioni  appaltanti  e  dei
soggetti eroganti non puo' superare  l'importo  massimo  del  16  per
cento del fondo di cui all'art. 1, comma 1. 
    3. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano verificano che: 
      a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui  all'art.
3 del decreto del 18 dicembre 2017,  n.  14771,  hanno  osservato  le
disposizioni contenute nell'art.  102,  del  decreto  legislativo  19
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti
all'elenco di cui all'art. 3 del decreto del  18  dicembre  2017,  n.
14771, hanno rispettato quanto disposto dall'art. 3,  comma  8  dello
stesso decreto. 
      Le verifiche sono effettuate sulla  base  della  documentazione
prodotta ed a seguito di specifica  richiesta  di  accesso  al  fondo
avanzata  dalle  stazioni  appaltanti  e  dai  soggetti  eroganti  il
servizio di mensa biologica alle regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del territorio di competenza. 
    4. Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
utilizzano direttamente o trasferiscono ai  comuni  una  quota  delle
risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'art. 3, comma
4, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione
nelle  scuole  e  di  accompagnamento  al   servizio   di   refezione
finalizzate a: 
      a) promuovere il consumo di prodotti  biologici  e  sostenibili
per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
      b) favorire  una  corretta  informazione  alle  alunne  e  agli
alunni, alle studentesse  e  agli  studenti,  in  eta'  scolare,  sui
principi    della    sostenibilita'    dell'agricoltura    biologica,
dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio,  nonche'
del rispetto del cibo, con riferimento all'art.  10  della  legge  19
agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte  a  ridurre  gli
sprechi nella somministrazione degli alimenti. 
    5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  possono
trasferire, se del caso, tutta o parte della quota di cui all'art. 3,
comma 4, ai soggetti  iscritti  all'elenco  di  cui  all'art.  3  del
decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti  nel  territorio  di
competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica. 
    6. Eventuali risorse rese disponibili a seguito  delle  attivita'
di verifica di cui al comma  3,  possono  essere  utilizzate  per  la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 4.