Art. 13
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla
Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con
modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del
monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi
garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana
precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i
soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle
presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici
di ascolto di ciascuna trasmissione.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di
presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai
commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.