Art. 14
Responsabilita' del Consiglio di amministrazione
e dell'amministratore delegato
1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della
RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla
Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione
degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.