Art. 2
Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la
programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la
consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il
raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi
diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di
cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla
RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la
partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai
partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
previste all'art. 7;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita'
previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i
telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi
approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a
rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale
RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non e'
ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti
politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in
politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione
vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari
opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera.