Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
regionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma
nella Regione Umbria trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,
nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso
alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una
componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il
tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla
consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito
l'accesso:
a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per
l'elezione del consiglio regionale.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile e'
ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai
sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate come definite dall'art 2, comma 1, lettera
c).