Art. 4
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto
previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti
politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con
particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della
completezza, della imparzialita', della obiettivita',
dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento
tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche
indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate
forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti
ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo
relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente
comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di
candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma
anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e
persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti
politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle
istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali, prestando anche la massima
attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal
fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di
effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al
presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i
candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui
intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle
funzioni istituzionali svolte.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed
equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi
soggetti politici.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il
ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su
segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.