Art. 5
Illustrazione sulle modalita' di voto
e presentazione liste
1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente
delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la
RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da
pubblicare anche sul proprio sito web, nonche' una o piu' pagine
televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle
candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la sottoscrizione
delle liste.
2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel
periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione
delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la
data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive
e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della
consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi
elettorali e alle modalita' di espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni
che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione
on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a
essere caricate on-line sui principali siti di video sharing
gratuiti.