Art. 6
Tribune elettorali
1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla
consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a
contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e
radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque
minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra
quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto
equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle candidature, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.
3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione. Al
sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede
appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di
eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse
presentati.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI
di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti.
Se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattro
ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i
soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non
siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio
della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art.
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