Art. 7
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette
messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del
presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art. 3, comma 4.
3. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo
ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed e' valutata
dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 13 del presente
provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede regionale della RAI interessata alla
consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere
dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto
da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della
Giunta regionale;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti
con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti
dalla RAI nella sede regionale.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4,
lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi
da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
7. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.