Art. 9
Confronti tra candidati
a Presidente della Regione
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di
cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i
candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di
trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con
altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto
specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un
giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non
appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo
non oneroso.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 6, commi 6, 8 e 10.