Art. 4 
 
Assegnazione e trasferimento del Fondo destinato a ridurre i costi  a
carico dei beneficiari del servizio di  mensa  scolastica  biologica,
                           art. 3, comma 1 
 
  1. La quota di 8 milioni e 600 mila euro (86 per  cento  del  Fondo
per le mense scolastiche biologiche) e' assegnata alle regioni e alle
Province autonome di Trento e  Bolzano  sulla  base  del  numero  dei
beneficiari del servizio di  mensa  scolastica  biologica,  riportati
alla data del 31 marzo 2019, nell'elenco delle stazioni appaltanti  e
dei soggetti eroganti, come indicato  nell'Allegato  1  del  presente
decreto. 
  2.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
assegnatarie della quota del fondo trasferiscono le risorse assegnate
di cui al comma 1, ai soggetti  iscritti  all'elenco  delle  stazioni
appaltanti e  dei  soggetti  eroganti  ricadenti  nel  territorio  di
competenza come indicato nell'Allegato 2 del  presente  decreto,  per
ridurre i costi a  carico  dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa
scolastica biologica. 
  3. Il contributo a favore di una singola stazione appaltante  o  di
un singolo soggetto erogante non puo' superare l'importo massimo di 1
milione e 600 mila  euro  (16  per  cento  del  Fondo  per  le  mense
scolastiche biologiche).