Art. 4 Assegnazione e trasferimento del Fondo destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, art. 3, comma 1 1. La quota di 8 milioni e 600 mila euro (86 per cento del Fondo per le mense scolastiche biologiche) e' assegnata alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, riportati alla data del 31 marzo 2019, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti, come indicato nell'Allegato 1 del presente decreto. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnatarie della quota del fondo trasferiscono le risorse assegnate di cui al comma 1, ai soggetti iscritti all'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti ricadenti nel territorio di competenza come indicato nell'Allegato 2 del presente decreto, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 3. Il contributo a favore di una singola stazione appaltante o di un singolo soggetto erogante non puo' superare l'importo massimo di 1 milione e 600 mila euro (16 per cento del Fondo per le mense scolastiche biologiche).