IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021». 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e  realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al
fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e
l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di
interventi nel settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione
«acquedotti» e sezione  «invasi».  Il  Piano  nazionale  puo'  essere
approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri. «Il Piano  nazionale  e'  aggiornato,  di
norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano
nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cui  al  comma  524,
delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e
urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e
l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anche  al   fine   di
contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per
gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e  complementarita'
tenuto conto dei piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle
Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del
2006»; 
  Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione   della   sezione
«acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni  e  gli  enti
locali interessati, sulla base  delle  programmazioni  esistenti  per
ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attuazione  dei  piani
economici finanziari dei gestori, trasmette ai ministri  indicati  al
comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e  urgenti  per  il
settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di
attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obiettivi  prioritari:
a) raggiungimento  di  adeguati  livelli  di  qualita'  tecnica,  ivi
compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse
idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della
risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'  di  invaso;  c)
diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi
agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito,
d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,
secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  dati  necessari  ad
individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche'  gli
interventi volti  alla  progressiva  riduzione  delle  stesse.  Entro
sessanta giorni dalla richiesta,  gli  Enti  di  governo  dell'ambito
forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  eventuali  ulteriori
informazioni e documenti necessari.»; 
  Visto l'art. 1, comma 519, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale prevede che «Gli  enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri
soggetti responsabili della realizzazione  degli  interventi  di  cui
alle sezioni «acquedotti»  e  «invasi»  del  Piano  nazionale,  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i
propri strumenti di pianificazione e di  programmazione  in  coerenza
con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.»; 
  Visto l'art. 1, comma 520, della citata legge n. 205 del  2017,  il
quale prevede che «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  avvalendosi
anche della Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali,  monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli  enti  di
governo  dell'ambito  e  gli  altri   soggetti   responsabili   della
realizzazione degli interventi  della  sezione  «  acquedotti  »  per
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi (...).»; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il
quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  stralcio  del  piano
nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art.  1,  comma
516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento
della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo
Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  annui  per  gli
anni dal 2019 al 2028», di cui  40  milioni  di  euro  annui  per  la
sezione «acquedotti»; 
  Vista la relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico con delibera n. 268  dell'11  aprile  2018
con la quale, ai fini della predisposizione del Piano nazionale degli
interventi nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»,  la  medesima
Autorita' ha inteso fornire un primo elenco delle opere, corredate di
schede  sintetiche,   individuate   dai   soggetti   territorialmente
competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti
obiettivi  prioritari:  a)  raggiungimento  di  adeguati  livelli  di
qualita' tecnica; b)  recupero  e  ampliamento  della  tenuta  e  del
trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla  capacita'
di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al  risparmio  di  acqua
negli usi agricoli, industriali e civili; 
  Vista la successiva relazione adottata dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico con  delibera  n.  538  del  23
ottobre 2018, con la quale e' stato predisposto  un  aggiornamento  e
integrazione  dell'elenco  degli  interventi,  corredati  di   schede
sintetiche, presentato nella relazione di cui alla  delibera  n.  268
del 2018, individuati dai soggetti territorialmente  competenti  come
necessari e urgenti  per  la  realizzazione  dei  medesimi  obiettivi
prioritari della precedente delibera. 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
aprile 2019 di adozione del primo stralcio  del  Piano  nazionale  di
interventi nel settore idrico - sezione «invasi» di cui  all'art.  1,
comma 518, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  a  valere  sulle
risorse della  prima  annualita'  2019,  destinate  a  tale  suddetta
sezione dall'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018; 
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  procedere   celermente
all'utilizzo delle prime due annualita', pari a  euro  40.000.000,00,
per l'anno 2019 e euro 40.000.000,00, per l'anno 2020, delle  risorse
di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del  2018,  previste
per il Piano nazionale degli interventi nel settore  idrico,  sezione
«acquedotti» di cui al citato art. 1, comma 516, della legge  n.  205
del 2017; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della  legge  n.
145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per  l'attuazione
di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di  interventi  nel
settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di
interventi considerati strategici del medesimo Piano; 
  Vista la relazione n. 252/2019/I/IDR, contenente l'elenco di n.  26
interventi, approvata dal Collegio dell'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) nel corso della riunione n. 1069-bis
del 20 giugno 2019, trasmessa con nota in pari data ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e del turismo, dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e
dell'economia e delle finanze; 
  Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza  con  il  dettato
normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano  nazionale  degli
interventi - sezione «acquedotti», costituito dal predetto elenco  di
n. 26 interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 155,
della legge n. 145 del 2018, pari a euro 80.000.000,00 (allegato 1); 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nella seduta della Cabina  di  regia  Strategia
Italia dell'11 luglio 2019; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo con nota n. 0006968 del 2  luglio
2019; 
  Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali di cui alla nota n. 0018354 del 2 luglio 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
nella seduta della Cabina di regia Strategia  Italia  dell'11  luglio
2019; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art.  8,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  25
luglio 2019 condizionata all'accoglimento di alcune  richieste  delle
regioni delle quali tenere conto nelle successive programmazioni  del
piano   nazionale,   con   particolare   riferimento   alla   sezione
«acquedotti»; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel
  settore idrico - sezione «acquedotti». 
 
  1. Al fine di  procedere  celermente  alla  programmazione  e  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi  dell'art.  1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio
del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione
«acquedotti», composto da n. 26 interventi di cui all'allegato 1, per
un importo complessivo di euro 80.000.000,00. 
  2. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di
cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di
cui all'art. 1, comma 155, della legge n.  145  del  2018  prime  due
annualita', pari a  euro  40.000.000,00,  per  l'anno  2019,  e  euro
40.000.000,00 per l'annualita' 2020. 
  3. Le risorse di cui al comma 2  possono  essere  accreditate  alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali con la procedura  di  cui
all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
gestione delle risorse accreditate sara' oggetto  di  rendicontazione
ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.