Art. 2 Modalita' di realizzazione degli interventi 1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalita' di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1. 2. Il soggetto gestore assume l'esclusiva responsabilita' sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti» da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017.