Art. 2
Modalita' di realizzazione degli interventi
1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i
termini, le modalita' di erogazione delle risorse per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.
2. Il soggetto gestore assume l'esclusiva responsabilita' sulla
corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli
interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico - sezione «acquedotti» da parte dei soggetti
realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma
525, della legge n. 205 del 2017.