Art. 2 
 
             Modalita' di realizzazione degli interventi 
 
  1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le  condizioni,  i
termini,  le  modalita'  di   erogazione   delle   risorse   per   la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1. 
  2. Il soggetto gestore  assume  l'esclusiva  responsabilita'  sulla
corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto  di  quanto
stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione  degli
interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi
nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»  da  parte  dei  soggetti
realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma
525, della legge n. 205 del 2017.