Art. 3 Monitoraggio degli interventi 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il presente decreto e' effettuato anche attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP). 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della relazione dell'Arera, predisposta anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205 del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza annuale, lo stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.