Art. 3
Monitoraggio degli interventi
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge
n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il
presente decreto e' effettuato anche attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano
acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
della relazione dell'Arera, predisposta anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205
del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza annuale, lo
stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.