Art. 3 
 
                    Monitoraggio degli interventi 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della  legge
n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi  approvati  con  il
presente  decreto  e'  effettuato  anche  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   Banca   dati   delle
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati  come  «Piano
acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP). 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base
della relazione dell'Arera,  predisposta  anche  ai  fini  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205
del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza  annuale,  lo
stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.