IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n.  189  del  2016,  e  in
particolare il comma 2, lettera a-bis) e comma 3-bis; 
  Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto l'art. 32 del citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  che,
relativamente  agli  interventi  di  ricostruzione  pubblica  di  cui
all'art. 14 del  medesimo  decreto-legge,  attribuisce  all'Autorita'
nazionale anticorruzione i compiti di alta  sorveglianza  e  garanzia
della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il  quale
al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  raccordo  con
il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art.  2,  comma
2»; 
  Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale
al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di  personale
assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate  «a)
tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  delle  quali
dieci unita' sono individuate tra il  personale  in  servizio  presso
l'ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
istituito dall'art. 67-ter, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi
dell'art. 17, comma 14  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi  ordinamenti.  Per  non  pregiudicare  l'attivita'  di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale
per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  e'  autorizzato  a
stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti  a  tempo  determinato
nel limite massimo di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario  per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione  di  comando  di
cui al primo periodo, attingendo dalle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite  e  gestite  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31  dicembre
2018. Decorso il termine di cui al citato art.  17,  comma  14  della
legge n. 127 del 1997, senza che  l'amministrazione  di  appartenenza
abbia adottato il provvedimento di  fuori  ruolo  o  di  comando,  lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono  servizio
alla data  indicata  nella  richiesta;  b)  sulla  base  di  apposite
convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,  o  societa'  da  questa
interamente controllata, previa intesa con  i  rispettivi  organi  di
amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate  con
Fintecna S.p.a. o societa'  da  questa  interamente  controllata  per
assicurare     il     supporto     necessario     alle      attivita'
tecnico-ingegneristiche.»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  come
modificato dall'art. 2-bis, comma 23  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, il quale, al comma 1-bis), prevede che: a)  l'attivita'
di progettazione relativa agli appalti  relativi  alla  realizzazione
degli interventi inseriti nei  programmi  approvati  dal  commissario
straordinario del Governo ai sensi dell'art.  14,  comma  2,  lettera
a-bis) del decreto-legge n. 189 del 2016 puo' essere  effettuata  dal
personale, assegnato alla struttura  commissariale  centrale  e  agli
uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma
1, e 50, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016,  in  possesso
dei  requisiti  e  della  professionalita'  previsti  dalle   vigenti
disposizioni di legge;  b)  nell'ambito  della  convenzione  prevista
dall'art.  18,  comma  3  del  decreto-legge  n.  189  del  2016   e'
disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di progettazione  da
parte del personale, anche dipendente,  messo  a  disposizione  della
struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c)  mediante
apposita  convenzione  e'  altresi'   disciplinato   lo   svolgimento
dell'attivita' di progettazione da parte del personale della societa'
Fintecna S.p.a. messo a disposizione della  struttura  commissariale;
d)  agli  oneri  derivanti  dallo   svolgimento   dell'attivita'   di
progettazione,  determinati,  sulla  base  di  appositi  criteri   di
remunerativita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di  cui
all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,  recante
«Riordino degli enti e delle societa'  di  promozione  e  istituzione
della societa' "Sviluppo Italia", a norma  degli  articoli  11  e  14
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», e, in particolare, l'art. 55-bis
che, al  comma  1,  prevede  che  «Ai  fini  della  realizzazione  di
interventi  riguardanti  le  aree  sottoutilizzate  del  Paese,   con
particolare riferimento a  quelli  di  rilevanza  strategica  per  la
coesione territoriale finanziati con risorse  nazionali,  dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'art.  4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza
di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le  occorrenti  attivita'  economiche,  finanziarie  e  tecniche,
comprese quelle di cui all'art. 90  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. di cui  al  decreto  legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione   nelle   pubbliche   amministrazioni»,    e,    in
particolare, l'art. 10, comma 2, che alla lettera i) prevede  che  la
Presidenza del Consiglio del ministri  possa  avvalersi  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. per dare  esecuzione  alle  determinazioni  assunte  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e per l'attuazione
della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; e il  comma  14-bis,  del  medesimo
articolo, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. possa assumere,  in  casi
eccezionali, le funzioni  dirette  di  autorita'  di  gestione  e  di
soggetto responsabile per l'attuazione  di  programmi  ed  interventi
speciali; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 5, 26 e  37,
e successive modificazioni; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 2 del 10 novembre 2016, recante «Approvazione  degli  schemi
di convenzione con Fintecna  S.p.a  e  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  l'individuazione  del  personale  da   adibire   alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2016, n. 287; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del  programma
straordinario per la riapertura delle scuole  per  l'anno  scolastico
2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio  2017,  n.
19; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14
del  16  gennaio   2017,   recante:   "Approvazione   del   programma
straordinario per la riapertura delle scuole  per  l'anno  scolastico
2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile  2017,  n.
86; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19
del  7  aprile  2017,  recante  "Misure   per   il   ripristino   con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016", misure  di  attuazione  dell'art.  2,
comma 5 del decreto-legge n. 189 del  2016,  modifiche  all'ordinanza
commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli  oneri  economici
relativi agli interventi di  cui  all'allegato  n.  1  dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del  programma
straordinario per la riapertura  delle  scuole  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina  della
qualificazione  dei  professionisti,  dei  criteri  per  evitare   la
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione
del  contributo  relativo  alle  spese  tecniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2017, n. 171; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche  all'ordinanza  n.
14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18  del  7  aprile  2017  ed
all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016,
recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al
livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione  adottato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del  2016»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018,  recante:  «Aggiornamento  dei  contenuti  minimi  delle
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'art.
9-bis, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito
dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2018, n. 179; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22 recante: «Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di
investimento  europei  (SIE)  per  il   periodo   di   programmazione
2014/2020»; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  stabilire  i   criteri   per   la
remunerazione  dell'attivita'  svolta  dall'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia e  dalla  societa'  Fintecna  S.p.a.  in  attuazione  delle
previsioni di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 8  del
2017, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del  decreto-legge  n.
189 del 2016; 
  Ritenuto  necessario,  in  considerazione  dell'entrata  in  vigore
dell'ordinanza del  commissario  straordinario  del  Governo  per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedere l'applicazione dei criteri
di remunerativita' stabiliti dal presente decreto anche all'eventuale
attivita' di progettazione gia' realizzata dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia e dalla societa' Fintecna  S.p.a.  in  relazione  al  piano
approvato con la sopra menzionata ordinanza commissariale; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze che  ha  espresso
il proprio parere con note n. 12728 del 3 luglio 2019 dell'Ufficio di
Gabinetto e n. 177212 del  28  giugno  2019  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico  che  ha  espresso  il
proprio parere con nota n. 16949 del 24 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri di  remunerativita'  per
la determinazione degli oneri: 
    a) per lo svolgimento delle attivita' di progettazione,  relativa
agli appalti di cui all'art.  5,  comma  1-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45,  e  successive  modificazioni,  posti  in  essere
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia  e  dalla  societa'  Fintecna
S.p.a.; 
    b) per  lo  svolgimento,  da  parte  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia, delle attivita' di centrale  unica  di  committenza,  come
individuate dall'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e successive modificazioni. 
  2. I criteri di remunerativita', stabiliti dal presente decreto  si
applicano alle Convenzioni previste  dall'art.  5,  comma  1-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 18, comma 6 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e successive modificazioni. 
  3. I criteri di  remunerativita'  stabiliti  dal  presente  decreto
costituiscono i parametri entro cui  determinare  la  misura  massima
degli oneri economici, a valere sulle risorse di cui all'art.  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15   dicembre   2016,   derivanti   dallo   svolgimento
dell'attivita' di progettazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.