IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Visti, in particolare, l'art. 31 e l'art. 22 rispettivamente dei regolamenti delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 sopracitati, che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione e le informazioni che la stessa deve contenere; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto, in particolare, l'art. 58 della citata legge n. 238 del 2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni; Considerato che alcune delle informazioni richieste dall'art. 31 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e dall'art. 22 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274 sopracitati sono contenute nei registri telematici di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293; Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali attuative ai nuovi regolamenti (UE) delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 della Commissione sopracitati; Ritenuto, altresi', utile servirsi delle informazioni contenute nei registri telematici di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, al fine di procedere alla riduzione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione a carico degli operatori del settore vitivinicolo; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 3 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, nonche' dell'art. 58 della legge n. 238/2016.