Art. 11 Sanzioni 1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite da AGEA di cui all'art. 10, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del regolamento delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 2 del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.