Art. 11 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto  e  dalle
disposizioni impartite da AGEA di cui all'art. 10, comma 1,  comporta
l'applicazione delle sanzioni di  cui  all'art.  48  del  regolamento
delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento  (UE)
n. 1306/2013. 
  2. Ai fini della determinazione della  sanzione  amministrativa  di
cui all'art. 48, comma 2 del regolamento delegato,  si  applicano  le
sanzioni pecuniarie nazionali previste dalla legge 12 dicembre  2016,
n. 238.