Art. 4 
 
 
                  Compilazione delle dichiarazioni 
 
  1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del
modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto. 
  2. La dichiarazione di vendemmia contiene: 
    a) informazioni anagrafiche (quadro A); 
    b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro
C); 
    c) rivendicazione delle uve (quadro R); 
    d) cessione delle uve (quadro F); 
    e)  conferimento  delle  uve  ad  una  associazione   o   cantina
cooperativa (quadro F2). 
  3. La dichiarazione di produzione contiene: 
    a) informazioni anagrafiche (quadro A); 
    b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G); 
    c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I); 
    d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V). 
  4. I produttori di uva da vino che consegnano  la  totalita'  della
propria produzione ad una associazione o ad una  cantina  cooperativa
comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione  delle  stesse
attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali  quadri
sono contenuti nella dichiarazione presentata  dalla  associazione  o
cantina cooperativa. 
  5. La dichiarazione e'  presentata  dal  produttore  di  uve  anche
qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a
«zero». 
  6.  La  dichiarazione  dei   prodotti   ottenuti   mediante   conto
lavorazione e' presentata dal soggetto che detiene il  prodotto  alla
data del 30 novembre, secondo le modalita' definite da AGEA,  di  cui
all'art. 10, comma 1 del presente decreto.