Art. 4 Compilazione delle dichiarazioni 1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. La dichiarazione di vendemmia contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C); c) rivendicazione delle uve (quadro R); d) cessione delle uve (quadro F); e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2). 3. La dichiarazione di produzione contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G); c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I); d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V). 4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalita' della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa. 5. La dichiarazione e' presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero». 6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione e' presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalita' definite da AGEA, di cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto.