Art. 6 Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia 1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva: a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non e' immesso in commercio in qualsiasi forma; b) la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.