IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con
cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'Area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 656 del 30 giugno 2014, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del   10   luglio   2014,   riguardante
l'inserimento del medicinale triossido  di  arsenico  (Trisenox)  nel
suddetto   elenco   per   il   trattamento   della   Leucemia   acuta
promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con
ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi  confermata
geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×109 /L); 
  Considerata la determina AIFA n. 941 del 4 giugno 2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno  2019,  riguardante  la
riclassificazione del medicinale «Trisenox», ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  con  attribuzione
della rimborsabilita' per la seguente indicazione: 
    «per   l'induzione   della   remissione   e   come   terapia   di
consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia  promielocitica
acuta (LPA) di  nuova  diagnosi  a  rischio  basso/intermedio  (conta
leucocitaria ≤10 x  10³/mcL)  in  combinazione  con  acido  all-trans
retinoico (ATRA) caratterizzata dalla  presenza  della  traslocazione
t(15;17)     e/o     dalla     presenza     del     gene     leucemia
promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa)»; 
  Tenuto  conto  del  parere  reso   dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12  e  13
dicembre 2018 - stralcio verbale n. 4; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
triossido di arsenico (Trisenox) dall'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  triossido  di  arsenico   (Trisenox)   e'   escluso
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23  dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento della Leucemia acuta promielocitica  (LAP)
come  terapia  di  prima  linea,  in  combinazione  con  ATRA  (Acido
All-Trans   Retinoico)   in   pazienti   con   diagnosi    confermata
geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×109 /L).