Art. 3 1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «INCIPIT» e' pari a euro 198.304,00; 2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in euro 93.556,91 nella forma di contributo nella spesa, in favore dei beneficiari Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per i processi chimico-fisici e Universita' degli studi di Torino, a valere sulle disponibilita' del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015. 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 104.747,09 ove detto importo venga versato dal Coordinatore della Eranet Cofund M-ERA.NET 2 sul conto di contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa INCIPIT - «Integrated conductive and biomimetic polymeric interfaces able to serve as micro-nanostructured patches for myocardial regeneration», cosi' come previsto dal contratto 685451 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund M-ERA.NET 2, tra i quali il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dai beneficiari. 5. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;