Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«INCIPIT» e' pari a euro 198.304,00; 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto sono determinate  in  euro  93.556,91
nella forma di contributo nella  spesa,  in  favore  dei  beneficiari
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  -  Istituto  per  i   processi
chimico-fisici e Universita' degli studi di Torino,  a  valere  sulle
disponibilita'  del  fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta  riparto  con
decreto interministeriale n. 684/2015. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2015,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma  2,  il  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  si  impegna   a
trasferire  ai  predetti  beneficiari  il  co-finanziamento   europeo
previsto per il progetto, pari a euro 104.747,09  ove  detto  importo
venga versato dal Coordinatore della Eranet Cofund  M-ERA.NET  2  sul
conto  di  contabilita'  speciale  5944  IGRUE,  intervento  relativo
all'iniziativa  INCIPIT  -  «Integrated  conductive  and   biomimetic
polymeric interfaces able to serve  as  micro-nanostructured  patches
for myocardial  regeneration»,  cosi'  come  previsto  dal  contratto
685451 fra la Commissione europea  e  i  partner  dell'Eranet  Cofund
M-ERA.NET   2,   tra   i   quali   il    Ministero    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca ed ove tutte le condizioni  previste
per accedere a detto contributo vengano assolte dai beneficiari. 
  5.   Nella   fase   attuativa,   il    Ministero    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca puo' valutare la rimodulazione delle
attivita' progettuali per  variazioni  rilevanti,  non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali    del    raggruppamento    nazionale,    il    Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;