IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale  la
societa' Eli Lilly Nederland BV ha  chiesto  la  classificazione,  ai
fini della rimborsabilita' del medicinale «Taltz» (ixekizumab); 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 13-15 novembre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 21-23 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale TALTZ (ixekizumab): 
    «Artrite psoriasica. 
  "Taltz", da solo o in associazione a metotrexato e' indicato per il
trattamento dell'artrite psoriasica attiva  in  pazienti  adulti  che
hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a  uno  o
piu' farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)», 
  e la nuova posologia: 
    «Artrite psoriasica. 
  La dose raccomandata e' 160 mg somministrata per  via  sottocutanea
(due iniezioni da 80 mg) alla settimana 0, seguita successivamente da
una dose di 80 mg (una  iniezione)  ogni  quattro  settimane.  Per  i
pazienti con artrite psoriasica e concomitante psoriasi a placche  di
grado da moderato a severo, Io schema di dosaggio raccomandato e'  lo
stesso della psoriasi a placche. 
  Deve essere presa in considerazione l'interruzione del  trattamento
nei pazienti che non hanno mostrato alcuna risposta dopo sedici-venti
settimane di trattamento. Alcuni pazienti con una  risposta  iniziale
parziale   possono   successivamente   migliorare   continuando    il
trattamento oltre le venti settimane. Pazienti anziani (≥ 65 anni) 
  Non e' necessario alcun aggiustamento della dose (vedere  paragrafo
5.2). 
  Le informazioni nei soggetti di eta' ≥ 75 anni sono limitate. 
Compromissione renale o epatica 
  "Taltz" non e' stato studiato in queste  popolazioni  di  pazienti.
Non possono essere fornite raccomandazioni sulla dose. 
Popolazione pediatrica 
  La  sicurezza  e  l'efficacia  di  "Taltz"  nei  bambini  e   negli
adolescenti di eta'  compresa  tra  i  sei  e  i  diciotto  anni  nel
trattamento della psoriasi a placche di grado da  moderato  a  severo
non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. 
  Non c'e' un uso rilevante di "Taltz" nei bambini di eta'  inferiore
ai sei anni nel trattamento della psoriasi  a  placche  di  grado  da
moderato a severo. 
  La sicurezza e l'efficacia di "Taltz" nei bambini e adolescenti  da
due anni a meno di diciotto anni di eta' nel trattamento dell'artrite
psoriasica (una categoria di artrite idiopatica giovanile)  non  sono
state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non c'e' un uso
rilevante di "Taltz" nei bambini di eta' inferiore ai  due  anni  per
l'indicazione dell'artrite psoriasica». 
  Sono rimborsate come segue: 
  Confezioni: 
    80 mg - soluzione iniettabile uso sottocutaneo - siringa  (vetro)
- 1 ml - 2 siringhe preriempite (monodose) -  A.I.C.  n.  044863052/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 2.132,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 3.518,73; 
    80 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
(vetro) -  1  ml  3  siringhe  preriempite  (monodose)  -  A.I.C.  n.
044863064/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 3.198,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 5.278,10; 
    80 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
(vetro) -  1  ml  -  2  penne  preriempite  (monodose)  -  A.I.C.  n.
044863025/E (in base 10); 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 2.132,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 3.518,73; 
    80 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
(vetro) - 1 ml 3 penne preriempite (monodose) - A.I.C. n. 044863037/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 3.198,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 5.278,10. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.